Nomine a tempo determinato
a.s. 2009-2010: dalla Gilda degli insegnanti, 25.8.2009
Il MIUR in data odierna ha fornito le istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2009/ 10. Anche per l’a.s. in corso sono richiamate sostanzialmente procedure, modalità operative e modelli organizzativi dello scorso anno scolastico. Di seguito i punti più significativi.
CONFERIMENTO SUPPLENZE L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell’art. 3 comma 2 e seguenti del Regolamento. Tuttavia in considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 che ha previsto la possibilità di richiedere l’inclusione in coda in graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province oltre quella o quelle per le quali l’aspirante risulta incluso a pieno titolo, le disposizioni del predetto Regolamento sono state integrate. In particolare: a) La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità di conseguire, per l’anno scolastico di riferimento, ulteriori proposte di assunzione della relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione. b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto. A norma dell’art.3 comma 5 del Regolamento, è ammessa, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento. c) L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b); tuttavia consente all’aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione. d) La provincia di L’Aquila, in deroga eccezionale alle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), non viene inclusa tra le province in cui, per effetto dell’accettazione da parte dell’aspirante di una proposta di assunzione in altra provincia, vengono meno le posizioni utili dell’aspirante medesimo e le proposte di assunzione effettuate dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate, nella fase precedente la stipula contrattuale, rinunciando alla proposta di assunzione già accettata in altra provincia. L’accettazione o la rinuncia ad una proposta di assunzione effettuata dalla provincia di L’Aquila seguono, invece, le regole generali stabilite precedentemente per tutte le province.
PART TIME Viene riconosciuto il diritto del supplente ad attivare, al momento dell’assunzione, rapporti di lavoro a tempo parziale secondo quanto previsto dagli artt. 25, comma 6 e 39 del CCNL. Nella nota si precisa di tener conto dell'art. 73 del D.L. n. 112/08 convertito nella legge 133/09, articolo che ha modificato parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. Poiché nella scuola il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, si ritiene tuttavia che il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, sia pienamente esigibile né possa essere rimesso a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione. Per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell'orario per il personale docente è lo stesso contratto a rinviare all'O.M. n. 446/97 (art. 39, c. 13 CCNL).
Spezzoni fino a 6 ore Non sono state accolte le richieste formulate dalla nostra Federazione di utilizzare comunque gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore per la costituzione oltre che di nuovi posti orario anche di spezzoni tendenti a orario cattedra o complessivamente superiori a 6 ore settimanali. Per il conferimento di supplenza pari o inferiori a 6 ore settimanali la nota richiama infatti le disposizioni previste dall’art. 1 comma 4 del Regolamento delle supplenze.
Posti di sostegno Per quanto riguarda i posti di sostegno, è stata confermata anche per il prossimo anno la possibilità di far valere ii titoli di specializzazione conseguiti successivamente ai termini di scadenza previsti per le graduatorie ad esaurimento e per quelle di circolo e di istituto ai fini dell’inserimento in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza nelle scuole prescelte per l’a. s. 2009/2010. Gli interessati potranno inviare al Dirigente della scuola a cui è stato diretto il modello B per l’inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto, entro il 31 agosto 2009, richiesta in carta semplice indicando, con le modalità dell’autocertificazione, i dati relativi al conseguimento del titolo.
RISERVE il diritto ad usufruire del beneficio dell’assunzione sui posti riservati è riconosciuto solo nella provincia di appartenenza e non nelle tre province aggiuntive in cui si è inseriti in coda (art. 12, co. 2 del D.M. 42/2009). Per le assunzioni del personale beneficiario delle riserve di cui alla Legge 68/99 si dovrà tenere conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle sentenze della Corte di Cassazione.
Priorità nella scelta della sede
Analogamente a quanto previsto lo
scorso anno, la priorità nella scelta della sede (legge 104 art. 21
e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti, nel senso che
in nessun caso i beneficiari della priorità possono ottenere posti
di durata giuridica e consistenza economica maggiore rispetto a
quelli cui hanno titolo in base alla posizione di graduatoria.
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