Brevi dall'Unams-scuola della Puglia.

 a cura di Bartolo Danzi dall'UNAMS-Scuola della Regione Puglia del 24.11.2008

 

Condannato dal TAR Puglia Lecce l' Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi

Il Tar Puglia sez. di Lecce con sentenza del 30 Ottobre 2008 ha riconosciuto il diritto di accesso ad atti di procedura concorsuale gestiti dall'U.S.P. di Brindisi sul quale si era formato silenzio rigetto, condannando lo stesso U.S.P. di Brindisi a 750 Euro di spese legali oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.Veniamo ai fatti: L'U.S.P. di Brindisi per delega ricevuta formulava per il personale ATA le graduatorie permanenti a.s. 2008/09 meglio conosciute come gradutorie dei 24 mesi di servizio.

Da tale procedura veniva escluso il sig. C.C. il quale ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni esercitava il diritto di accesso motivato agli atti degli altri concorrenti al fine di verificare la regolarità della procedura ed eventualmente instaurare contenzioso nel merito.

A tale richiesta si formava il silenzio-rigetto avverso il quale veniva esperito il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 25 della L.241/90 innanzi al TAR competente.

Infatti ha osservato il TAR che nel caso di richieste di accesso agli atti concorsuali e paraconcorsuali non è pensabile opporre un rigetto per motivi di riservatezza dei dati degli altri concorrenti essendo tali atti (curricula, titoli,pubblicazioni, ecc.) per la loro natura pubblici in quanto relativi ad una attività di valutazione di tipo comparativo nell'ambito di una procedura "lato senso" concorsuale.

La vicenda comunque comporta una riflessione: nonostante l'invito dei delegati sindacali rivolti all'U.S.P. di Brindisi lo stesso ha inteso far instaurare un contenzioso che si è poi riflesso negativamente sull'erario: tanto poi paga pantalone!

 

Docente ottiene il pagamento della giornata libera e della domenica, ed arretrati contrattuali CCNl 2006/09

Vittoria presso l' U.S.P. di Bari di un docente precario assistito in conciliazione dal sindacalista di fiducia prof. BARTOLO DANZI, al fine di ottenere il pagamento da un istituto scolastico di MONOPOLI delle giornate del 9.6.2007 (giornata libera) e del 10.6.2007 (domenica) a seguito di contratto individuale di supplenza, stipulato restrittivamente sino all'8.6.2007. Inoltre la scuola aveva pure omesso il pagamento degli aumenti contrattuali previsti ai sensi del predetto CCNL 2006/09.

Tale diritto del docente è stato rivendicato in applicazione dell'art. 40 del CCNL scuola 2006/09 e dell'art. 2109, comma 1 C.C., il cui ritardato pagamento ha determinato l'onere per la scuola del pagamento degli interessi di rivalutazione monetaria e legale su tutte le somme non ancora percepite dal lavoratore in parola.

Il Dirigente scolastico chiamato in causa ha ritenuto di aderire alle richieste del lavoratore riconoscendo , come per legge, anche la corresponsione degli interessi di rivalutazione monetaria e legali. La motivazione della proposta diviene dalla considerazione che all'epoca in cui venne stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il docente non emergeva ancora con chiarezza la sussistenza del diritto, come successivamente sancito in maniera esplicita, e con effetto retroattivo, dal vigente CCNL 2006/09 del Comparto scuola. Inoltre il Dirigente scolastico ha aggiunto che il "ritardo" sulla corresponsione degli aumenti contrattuali - pur spettanti al docente in questione in applicazione del citato CCNL 2006/09 - era dipeso solo dalla materiale indisponibilità di fondi presso l'Istituto scolastico di Monopoli.

 

Aumenti contrattuali

Una docente di scuola primaria ha vinto una vertenza nei confronti di un istituto scolastico di Bari che aveva omesso il pagamento nei suoi confronti degli aumenti contrattuali. La stessa assistita dal sindacalista PROF. BARTOLO, NICOLA DANZI ex art. 135 CCNL 2006/09 presso l'U.S.P. di BARI ha ottenuto il pagamento di emolumenti per gli arretrati contrattuali.

Non appena presentata la vertenza l'istituto scolastico ha pensato bene di comunicare con nota prot. 6838/FP del 9 Ottobre 2008 l'avvenuta riliquidazione degli emolumenti in parola con gli ulteriori interessi di rivalutazione monetaria e legali.

 

Archiviato presso l' U.S.P. di Bari procedimento contro ATA di Spinazzola

Il Dirigente dell' U.S.P. di Bari a seguito di una segnalazione di una controinteressata aspirante aveva avviato nei confronti di un dipendente ATA di Spinazzola una procedimento amministrativo al fine di verificare i contenuti della denuncia pervenuta all' U.S.P. In buona sostanza l'accusa era quella di aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 33 L. 104/92 nella prelazione della scelta della sede in modo indebito poichè il genitore del dipendente risultava ricoverato in una struttura sanitaria.

Il dipendente così si faceva assistere dal Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola PROF. BARTOLO DANZI della struttura ed articolazione federale della Federazione Gilda UNAMS che deduceva e dimostrava ampiamente che al momento della presentazione del modello H il genitore del dipendente accusato, non era stato ancora stato affidato alla casa di riposo ed anzi l'affidamento risultava essere comunque temporaneo anche se in effetti avvenuto successivamente alla scelta della sede, come evincibile dal contratto stipulato tra il dipendente e la struttura assistenziale per anziani.

Inoltre deduceva che tale struttura non può essere equiparata od assimilta a quella sanitaria od assistenziale medica poiché sprovvista di personale medico e riabilitativo.

A tali argomentazioni l'U.S.P. di Bari dopo aver effettuato i propri accertamenti provvedeva ad emettere decreto di archiviazione.

 

Collaboratrice scolastica di TRANI ottiene sei ore di straordinario negate

Altra vertenza con esito positivo per una collaboratrice scolastica di TRANI. Le erano state sottratte ben sei ore di straordinarie di servizio disposte con ordine di servizio e per le quali non aveva ancora ottenuto la retribuzione , anzi, la scuola non intedeva affatto corrispondere.

La lavoratrice si rivolgeva al Segretario Provinciale e Regionale della struttura Federale Gilda UNAMS (Unams-scuola) che la assisteva citando ex art. 135 del CCNL 2006/09 il Dirigente scolastico dell' istituto tranese presso l'U.S.R. - U.S.P. di BARI.

Subito dopo la presentazione della vertenza la scuola ricorreva ai ripari inviando l'assegno per le ore suddette. Attualmente la vertenza resta ancora in piedi unicamnte per gli interessi di rivalutazione monetaria e legali per ritardato pagamento,cessando la materia del contendere sulla retribuzione delle ore straordinarie riconosciute, solo a seguito della vertenza medesima, dalla scuola.

DIRITTO

Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla prestazione di 6 ore giornaliere di servizio ordinario ai sensi dell'art. 51 comma 1 del CCNl 2006/09.

L'art. 54 comma 3 del CCNL 2006/09 dispone espressamente che in quanto autorizzate (come nella specie) le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite.

Nel caso non vi è dubbio sul diritto della odierna istante alla retribuzione delle 6 ore straordinarie predette, a tutt'oggi rifiutate dalla scuola convenuta in modo del tutto immotivato ed arbitrario.

La fattispecie peraltro può avere astrattamente anche una qualche rilevanza penale a norma dell'art. 328 C.P.

La istante come sopra generalizzata chiede la retribuzione di 6 ore straordinarie e gli interessi di rivalutazione monetaria e legali per il ritardato pagamento.

Delega all'espletamento del tentativo di conciliazione il Dirigente sindacale GILDA UNAMS prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola, articolazione periferica autonoma della Fed. Gilda UNAMS.

 

Brunetta e le promesse ... non mantenute

Con i soldi risparmiati nella lotta ai fannulloni creeremo un fondo per incrementare le risorse da ridistribuire nel rinnovo dei contratti del "Pubblico Impiego" fra cui la scuola, aveva " tuonato" qualche mese fa il Ministro della Funzione Pubblica!

Ma a parte le dietrologie, gli slogan pubblicitari..e purtroppo, gli scarsi risultati, resta ancor più evidente il "misero" atto di indirizzo appena emanato per il rinnovo del biennio economico 2008/09 relativo al CCNL comparto scuola, in cui v'è poco e niente per far fronte al sempre più crescente aumento del costo della vita, ai carichi di lavoro del personale scolastico e alla stabilità dei precari.

Gli aumenti proposti non coprono per nulla accettabilmente la percentuale di inflazione, la vacanza contrattuale che, peraltro, resta quasi del tutto riassorbita.

In buona sostanza, il prossimo mercoldì presso l'ARAN la trattativa partirà da dati e proposte del Governo assolutamente inacettabili : premiare con il salario accessorio, fra l'altro, i "più meritevoli" con quanto risparmiato dai tagli, senza parlare di come dovrà avvenire il sistema di valutazione dei "meritevoli"ed anzi, addirittura determinarlo già in partenza! E su quali basi?

Pura fantascienza...

L'atto di indirizzo di Brunetta risulta oltre modo derogatorio peggiorativamente rispetto a quanto contenuto nel CCNl del 2006, ove si consideri che non risulterà operativa la valorizzazione della carriera professionale dei docenti (art. 24) e la progressiva equiparazione tra personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato , nell'ottica di una conseguente e dovuta stabilizzazione.

Sia consentita una battuta a questo punto: fannullone può essere anche colui che promette e non mantiene!

 

Nuovo Dirigente territoriale di Andria

Il Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola struttura federale autonoma della Federazione GILDA UNAMS prof. BARTOLO DANZI ha provveduto alla nomina del nuovo Dirigente territoriale UNAMS-scuola per l'area di ANDRIA Insegnante ANTONIA CASIERO in servizio presso il I Circolo Didattico Oberdan di Andria.