Scrutini Finali.
dal Coordinatore nazionale della
Gilda degli Insegnanti,
sottopongo alla Sua
attenzione un problema di una certa urgenza, che ha una stretta
relazione con la serietà degli studi e l’importanza della
valutazione nella Scuola.
L’art. 2 comma 1 della suddetta ordinanza prevede infatti che la pubblicazione all’Albo dell’Istituto dell’esito delle valutazioni dei consigli di classe delle classi terminali, in sede di scrutinio finale, sia fatta con la sola indicazione “ammesso” o “non ammesso”. Espressamente viene imposta la non pubblicazione dei voti riportati in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale “perché essi rilevano unicamente ai fini dell’attribuzione del credito scolastico”. L’art. 21 della medesima ordinanza prevede poi che l’esito degli esami, per tutti i candidati, sia pubblicato all’Albo con la sola indicazione della dizione “diplomato” o “non diplomato”. Considerato che il Garante della Privacy aveva avuto modo di pronunziarsi affermando che “nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia” (comunicato stampa del 17 giugno1998), sfugge del tutto la ratio sottesa all’introduzione delle due norme. Ancor di più desta preoccupazione il fatto che si arretri sul versante della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione in un periodo in cui si parla tanto male dei pubblici dipendenti e soprattutto il fatto che simili pubblicazioni nelle scuole non incoraggino affatto l’impegno e il merito degli studenti, ma contribuiscano ulteriormente ad appiattire e ad uniformare negativamente l’ambiente scolastico.
Con i migliori saluti
Roma, 19 giugno 2008
Il coordinatore
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