Incontro MPI
Chiarimenti sui contratti a tempo determinato.

dalla delegazione della Gilda degli Insegnanti al MPI, 14/9/2007

 

All'incontro la ns. delegazione era rappresentata da M.D. Di Patre e e da Francio Capacchine per la Gilda degli insegnanti.

Ci è stato comunicato che, finalmente, è stata inviata una nota ai DDGGRR affinchè comunichino i nominativi degli aspiranti alle abilitazioni speciali riservate di cui ai DDMM 21 e 85/05 relativi a classi di concorso non ancora attivate per l' esiguità dei partecipanti da svolgere principalmente on line a cura dell' Università "La Sapienza" di Roma, a decorrere dai primi di novembre.

Altra comunicazione di notevole rilievo riguarda la procedura attivata dal MPI per l'eliminazione (finalmente!) dai documenti di rito del certificato d' idoneità al lavoro che, nelle more della prevista eliminazione, può essere rilasciato dal medico di famiglia.

Per quanto riguarda, invece, il certificato del casellario giudiziale, esso va acquisito direttamente dall'Amministrazione scolastica, senza alcun adempimento da parte dei diretti interessati.

Uno degli argomenti salienti dell'incontro ha riguardato l'esercizio del diritto al completamento dell' orario cattedra da parte di coloro che accettano spezzoni in presenza di cattedre: secondo il MPI può essere esercitato solo in assenza di cattedre, mentre per le OO.SS. le norme contrattuali non sanciscono alcun impedimento e, pertanto, va consentito non solo in altre classi di concorso, ma anche nella stessa se ci sono disponibilità sopraggiunte, anche mediante il frazionamento delle cattedre.

Si è chiarito che le rinunce alle supplenze temporanee conferite sulla base delle vecchie graduatorie d' istituto - cui sovrintende il vecchio regolamento per le supplenze approvato col DM 201/00 - non comportano alcuna penalità.

In merito alle sostituzioni temporanee dei docenti di Scuola Primaria specializzati in una lingua straniera, qualora nella/e classe/i interessata/e s' impartisca l' L 2, ci si è dichiarati d' accordo nel consentire la sostituzione solo da parte di aspiranti a tempo determinato in possesso della relativa idoneità, come già avviene per la sostituzione degli specialisti. Inoltre in merito ai titoli d' accesso al suddetto insegnamento da parte delle OO.SS. si è espressa la pari dignità degli stessi, la cui graduazione va effettuata esclusivamente in base al punteggio di graduatoria degli aspiranti che ne sono in possesso.

A proposito della gestione degli spezzoni oltre le 6 h si è ribadita l' esclusiva competenza degli USP e delle Scuole polo: in merito a questo punto si è segnalato a cura della Gilda il comportamento anomalo registratosi a Trapani il cui USP ha consentito alle Istituzioni scolastiche la gestione di tutti gli spezzoni indipendentemente dalla loro consistenza.

Un chiarimento si è reso doveroso per quanto riguarda il frazionamento delle cattedre o degli spezzoni della Scuola Secondaria di primo grado, relativamente alle discipline attinenti alla stessa classe di concorso: contrariamente a quanto avviene nella Secondaria di II grado il quadro orario di ogni singola disciplina non è istituzionalmente sancito, ma è il frutto della programmazione interna del singolo docente e, pertanto p.es., le 11 h di italiano, storia, educazione civica e geografia che s' insegnano in prima non sono scindibili per singola disciplina e, di conseguenza, vanno accettate o rifiutate in blocco se eccedono l' orario cattedra dell' aspirante con diritto al completamento.

Nella bozza di CM che recepirà quanto di più significativo emerso ieri da parte ns., proposta condivisa dalle altre OO.SS., si è chiesta la precisazione che le sanzioni relative alla rinuncia alla stipula dei contratti a tempo determinato proposti dalle scuole statali operano anche se il personale interessato è già destinatario di contratti presso scuole paritarie.

La ns. delegazione ha promosso un chiarimento in merito al conferimento a tempo determinato delle cattedre con orario frontale differente fra organico di diritto e di fatto (p. es. le cattedre della seconda lingua straniera o dell' educazione tecnologica nelle medie) sia da parte degli USP che dei DS relativamente alle sostituzioni dei docenti assenti. Il Dirigente l' Ufficio ha precisato che tutti i contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche devono essere stipulati per cattedra anche se comprensivi di ore a disposizione, nel rispetto dell' organico di diritto o di fatto. Se invece si tratta di una sostituzione temporanea non vanno conferite le ore a disposizione per la salvaguardia della titolarità in seguito all' applicazione della riforma Moratti, proprio per la copertura delle ineludibili esigenze, mentre se le ore in questione riguardano un progetto o un' attività deliberata nel POF dal collegio docenti, rientrano regolarmente nel contratto da stipulare. In tutti gli altri casi: le 2 h di programmazione della Scuola Primaria, le ore a disposizione, ad eccezione di quelle di cui sopra, della Secondaria di I e II grado ed ancora per quest' anno le ore di approfondimento delle seconde classi degli Istituti professionali, rientrano integralmente nel contratto anche se si tratta di sostituzione di un docente assente qualora la cattedra venga assegnata in un' unica soluzione. Se, invece, viene frazionata, le ore a disposizione non vanno conferite in nessun caso anche in presenza di cattadra annuale i cui spezzoni, ovviamente, vanno conferiti fino al termine delle attività didattiche.

Un punto dolente è rappresentato dalle ore collaterali di competenza dei DS che, secondo le OO.SS., vanno conferite al personale in servizio esclusivamente dopo la conclusione delle nomine della relativa classe di concorso da parte degli UUSSPP o delle scuole polo delegate. Sull' argomento alla fine si è convenuto che al docente interno in servizio le ore collaterali fino a 6 settimanali anche di altra classe di concorso, purchè abilitato, vanno conferite in applicazione della L. 448/01 (Finanziaria 2002) indipendentemente dalla posizione utile occupata in graduatoria, fatto salvo prioritariamente il diritto del docente a tempo determinato al completamento dell' orario cattedra, prima di assegnarle come ore eccedenti. Mentre le ore che eccedono tale limite, svincolate quindi dall' obbligo di conferirle prioritariamente al personale in servizio di cui alla Finanziaria citata, vanno assegnate nel rispetto della posizione in graduatoria dei singoli aspiranti.

Il MPI è stato invitato a prendere in considerazione la proposta di contratto a tempo determinato relativa a cattedre costituite da spezzoni su 3 comuni che talvolta vengono costituite dagli USP per la salvaguardia delle titolarità o per consentire la formazione di cattedre relative a classi di concorso con disponibilità esigue costituite principalmente da spezzoni.

Altro invito, di rilevanza di gran lunga maggiore, riguarda il superamento delle CCMM e delle note - talvolta contrastanti - emanate in particolare fra il 2002 ed il 2004 per quanto riguarda la stipula dei contratti a tempo determinato relativi al sostegno (notevole importanza riveste la continuità dell' insegnamento da parte dello stesso docente, in considerazione dell' utenza interessata) in assenza di aspiranti specializzati nelle graduatorie dell' USP o d' istituto.

Altro aspetto importante riguarda la necessità di chiarimenti in merito alle rinunce delle proroghe di supplenza per le quali, a parere della ns delegazione - stante la natura privatistica dei contratti a tempo determinato - non può essere comminata alcuna sanzione (come del resto per la rinuncia alle supplenze fino a 10 gg. sulle quali per il momento il MPI non intende intervenire, non essendo ancora entrata a regime tale tipo di supplenza: ovviamente i ricorsi si sprecheranno) nel rispetto del Codoce Civile.

L' ultimo chiarimento riguarda la rinuncia alle supplenze sul sostegno da parte dei non specializzati che vengono interpellati dalle graduatorie incrociate delle varie classi di concorso. Ai suddetti aspiranti non può essere comminata alcuna sanzione, in quanto non è previsto nè un elenco di non specializzati,nè l' opzione per tale tipologia di contratti.

Altre questioni sollevate dalla ns. delegazione in merito alla disparità d' interpretazione e di applicazione delle norme e disposizioni relative alle GE e d' istituto, per volontà dell' Amministrazione non saranno oggetto di chiarimento (p. es. il servizio ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini di cui al co. 14 dell' art. 11 della L. 124/99, da considerarsi annuale a tutti gli effetti - quindi anche nelle GE, oppure l' assegnazione esclusivamente delle cattedre ai riservisti) sia perché le disposizioni sono ritenute sufficientemente chiare, sia perché non si vuole interferire con le graduatorie e con quanto disposto in merito dai DDGGRR, pena lo stravolgimento delle graduatorie stesse. La delegazione, ovviamente, ha espresso il proprio disappunto, in quanto ritiene prioritaria l' equa applicazione delle norme sull' intero territorio nazionale.

Si è tornati a parlare ancora una volta (per il ns. ripetuto interessamento negli ultimi mesi ed in quest' occasione) del mancato rispetto da parte di alcuni UUSSPP delle indicazioni relative alle immissioni in ruolo e, finalmente, in questi giorni partirà una lettera lunga ed argomentata all' indirizzo dei DDGGRR della Puglia e dell' Emilia Romagna per le inadempienze degli UUSSPP di propria competenza che avevano ritenuto di poter stravolgere impunemente le disponibilità per le immissioni in ruolo di alcune classi di concorso.

Si è ribadito, infine, che i recuperi dei posti di docenti già di ruolo transitati su altra classe di concorso non devono incidere sulle disponibilità determinate per il personale precario relativamente alla classe di concorso di arrivo e, pertanto lo scorrimento delle graduatorie deve comportare la copertura di tutte le cattedre annuali, anche se aggiuntive, o all' occorrenza fino al 30/6.


Roma, 14 settembre 2007
 

La delegazione della Gilda degli Insegnanti
Maria Domenica Di Patre
e Franceso Saverio Capacchione