Annullamento provvedimento disciplinare
RSU Gilda UNAMS di Acquaviva.

  dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia dell'11/11/2007

 

Una vicenda che ha dell'incredibile per la sua valenza discriminatoria. Una docente nostra RSU presso un istituto di Acquaviva delle Fonti di Bari per aver fatto presente all'inizio del Collegio docenti del 1 Settembre 2007 che la convocazione non era avvenuta con i cinque giorni di anticipo previsti dalla Legge, veniva invitata dal Dirigente scolastico a tacere e a sedersi.

La docente a tal punto sentitosi offesa, si allontanava dal Collegio restando però a scuola e riservandosi le azioni opportune per richiedere in sede giurisdizionale l'annullamento delle delibere del Collegio docenti assunte in tale occasione.

La vicenda veniva segnalata dalla docente agli organi scolastici superiori.

A tal punto, dopo pochi giorni si vedeva recapitare una riservata in cui le veniva contestato l'allontanamento dal Collegio come violazione dei doveri inerenti la funzione docente.

Nonostante le puntuali argomentazioni addotte nelle discolpe dalla docente, il Dirigente scolastico le irrogava la sanzione dell'avvertimento scritto motivando la stessa alla luce anche di fatti non contestati , ed asserendo falsamente che la docente aveva, in tale occasione, inveito contro il Dirigente scolastico.

La docente RSU Gilda/UNAMS veniva assistita in sede di conciliazione ai sensi dell'art.130 CCNL 2002/05 presso l' U.S.P. di Bari dal prof. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda/UNAMS) per la Puglia che con una articolata istanza coniciliativa in fatto e diritto, otteneva l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata dal Dirigente scolastico.



Ecco le argomentazioni addotte in ricorso:
 

DIRITTO

1. In via preliminare: nullità del procedimento disciplinare per omessa contestazione degli addebiti.

Preliminarmente va eccepita l'invalidità dell'intero procedimento disciplinare.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.300/70 e dell'art. 55 comma 5 D.lgs 165/01 , il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito per iscritto (e senza averlo sentito a sua difesa).

"La mancata contestazione di addebiti determina la illegittimità della sanzione disciplinare inflitta" (in termini nota Ministero della P.I. 4434/97).

Solo con la contestazione degli addebiti ha formalmente inizio il procedimento disciplinare.

In effetti l'atto prot. 452 del 3 Settembre 2007 avente ad oggetto "richiesta di giustificazioni" è carente di forma scritta ad substantiam per avere efficacia di atto di contestazione di addebiti, come si evince proprio dalla frase "prima di avviare qualsiasi procedimento amministrativo" che indica, inequivocabilmente, come il procedimento disciplinare non fosse stato ancora avviato.

In altre parole, come chiarito dalla giurisprudenza, una cosa è la fase preliminare delle indagini , che il datore di lavoro può svolgere anche con una "richiesta di giustificazioni", al fine di acquisire, anche mediante l'audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest'ultimo, sempre che all'esito delle indagini si proceda alla rituale contestazione dell'addebito, con la possibilità per il lavoratore di difendersi, ed altro è l'apertura del procedimento disciplinare, che presuppone la conoscenza dei fatti e la individuazione del soggetto a cui imputarli, e non può procedere ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari (così App. Bari 18.1.2002).

Nel nostro caso alcuna contestazione di addebito è stata formalizzata alla scrivente prima dell'irrogazione dell'avvertimento scritto.

Inoltre il provvedimento disciplinare disposto dal Dirigente scolastico con atto 454 Ris del 12.9.2007 appare illegittimo poichè fondato su fatti neanche menzionati nella "richiesta di chiarimenti" del 3.9.2007.

Leggesi, infatti, nel provvedimento sanzionatorio:

"il comportamento della S.V. , posto in atto il giorno 1 settembre 2007, quando, senza alcuna autorizzazione dello scrivente, ella abbandonava i lavori del Collegio dei Docenti, inveendo nei confronti di chi scrive:"


Dall'analisi del riportato frammento si osserva che mai è stato contestato alla ricorrente:

1) di aver abbandonato "i lavori" del Collegio docenti , ma di essere "risultata assente ai lavori del Collegio docenti, poichè, dopo una breve presenza prima dell'effettiva, ufficiale apertura della seduta, si è allontanata dalla sala "A. " , dove la riunione si svolgeva, senza alcuna autorizzazione da parte dello scrivente";

2) "di aver inveito" nei confronti del Dirigente scolastico.

Anche sotto questi ulteriori profili l'atto di "richiesta di giustificazioni", non appare potersi qualificare come contestazione disciplinare dei fatti riportati alla base dell'irrogazione dell'avvertimento scritto ( è illegittimo un provvedimento disciplinare fondato su fatti non contestati- giur. costante).

 

2. Mancanza di responsabilità disciplinare.

Deve inoltre ricordarsi che nell'ambito degli organi collegiali tutti i componenti si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e, pertanto, nella trattazione delle materie poste all'ordine del giorno, viene meno il potere gerarchico del Dirigente scolastico -quali membri degli organi collegiali - sul personale della scuola componente il collegio. Tale eguaglianza giuridica consente ad ogni membro di esprimere liberamente le proprie opinioni e le proprie tesi , anche in contrasto con quelle personali del Dirigente scolastico o degli altri colleghi. Infatti , la discussione ha proprio il fine di approfondire l'esame degli argomenti, di vagliare le varie proposte e soluzioni anche attraverso il contraddittorio tra i suoi membri.

Orbene, nel caso di specie appare fuor di dubbio che non si possa trattare di mancanza disciplinare. Infatti non occorreva alcuna autorizzazione del Dirigente scolastico nella qualità di Presidente del Collegio docenti per l'allontanamento dell'odierna ricorrente nella sua qualità di consigliere del Collegio docenti dall'aula. Peraltro, l'allontanamento della ricorrente è stato ampiamente motivato dalla stessa al Presidente del Collegio(vedi risposta a richiesta giustificazioni allegato ), che invero, impediva alla ricorrente di esplicitare l'illegittimità della convocazione collegiale al resto del Collegio. Ancor più se come provato dalla stessa nota prot. 452 ris del D.S., la ricorrente era presente nell'istituto.

Peraltro già in altre occasioni il Dirigente scolastico aveva utilizzato tali modalità offensive come si evince da una lettera di scuse dello stesso dirigente scolastico alla odierna ricorrente. (vedi allegato )
 

3. Invalidità della convocazione seduta collegiale.

A. È pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza, che il consigliere di un organo collegiale possa far rilevare anche in maniera preliminare all' Organo di cui è componente ri , nell'espletamento della propria funzione , ogni illegittimità formale e sostanziale , anche di carattere procedurale, tra cui il difetto di convocazione.

Questo è infatti quanto avvenuto da parte della ricorrente che si è limitata a far rilevare la violazione dell'art. 12 del D.P.R. 209/87 in mancanza della convocazione in forma recettizia come disposto dall'art.1335 C.C. ai componenti dell'organo collegiale almeno 5 giorni prima.

Il Presidente dell'Organo collegiale con eccesso di potere pensava di azzittire la ricorrente con modalità offensive invitandola a sedersi, impedendogli di esplicitare il proprio pensiero.

Le deliberazioni della seduta del 1.9.2007 saranno fatte oggetto di impugnazione nelle competenti sedi giurisdizionali.

 

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Stat. Lav. Omessa pubblica affissione del codice disciplinare.

Il codice disciplinare deve essere noto a tutti e l'ammissibilità di mezzi equivalenti all'affissione non è assolutamente pacifica. La funzione della pubblica affissione, infatti, è quella di fornire un elemento incontrovertibile e obiettivo dell'effettiva conoscibilità della normativa disciplinare aziendale; pertanto, qualora fosse consentita, ad esempio, la consegna a ogni singolo dipendente del codice disciplinare, teoricamente, ogni trasgressore potrebbe contestarne la conoscenza e frustrarne così le possibili applicazioni del potere disciplinare. In sostanza le modalità di pubblicità indicate dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori sono le uniche consentite affinché il codice disciplinare acquisti efficacia.

Nel caso di specie, è stata omessa qualsivoglia affissione all'albo del Codice disciplinare in luogo accessibile a tutti. E ciò in spregio del chiaro disposto dell'art. 7 L. 300/70. Tale mancanza fa sì che l'eventuale sanzione comminata sia del tutto illegittima (cfr. ex multis Trib. Milano 30.5.2003; Trib. Milano 10.12.2002; Trib. Monza 9.10.2002).