Incontro ARAN del 27 Giugno.

 dal coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, 27/6/2007

 

Nel consueto incontro del mercoledì (l’ultimo incontro si terrà mercoledì 25 luglio) si è discusso sugli articoli compresi nel CAPO IV relativo ai Docenti, in particolare dall’Articolo 22 all’Articolo 43. in tutto l’incontro la delegazione Gilda ha sempre messo in evidenza tutti quegli aspetti che già erano stati esaminati e riportati nella nostra piattaforma contrattuale.
Precedute da un intervento di carattere generale che ha inquadrato il senso delle successive proposte volte a far emergere in sede di contratto collettivo nazionale il cospicuo lavoro sommerso di tutti i docenti, ai fini di una sua retribuzione, nonché ad eliminare quanto ancora di equivoco esistente nel testo vigente, e non in ultimo a vedere riconosciuto che a parità di prestazione consegue parità di trattamento economico e di diritti (vedasi equiparazione dei docenti con contratto a tempo determinato), ecco le richieste avanzate oggi dalla nostra delegazione.

 

ART. 22

“In assenza di specifici accordi, il meccanismo di carriera professionale, compatibilmente con le risorse esistenti, sarà individuato nella riduzione temporale degli attuali gradoni, per consentire il raggiungimento del massimo livello retributivo non oltre il venticinquesimo/trentesimo anno di servizio”
 


ART. 23
c. 1
“… è collocato nello specifico settore della professione docente.”

c. 4
modifica lettera c): “data di cessazione del rapporto di lavoro, nominativo dell’unità di personale sostituita con relativa motivazione. (in sostanza anticipa l’art 37, c. 2) per il personale a tempo determinato”

aggiungere alla lettera d): “… e livello retributivo iniziale o di anzianità nel caso di incarichi annuali conferiti dall’Amministrazione negli ultimi tre anni consecutivi”** (chiarire poi, con specifica nota, che non vi è soluzione di continuità qualora l’interruzione nel triennio sia stata motivata da maternità o da malattia dovuta a causa di servizio certificata dalla competente ASL)

aggiungere alla lettera f): “durata del periodo di prova,…, con espressa indicazione della sussistenza o meno dell’ obbligo di frequenza del corso di formazione”
 


ART. 24 – funzione docente

modifiche: togliere la virgola tra soggetto e predicato
1. “La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali di cui al successivo articolo … e collegiali di cui al successivo articolo… e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
2. La funzione docente si concretizza nell’elaborazione, attuazione e verifica dei processi di insegnamento/apprendimento dei contenuti e dei metodi propri degli ambiti disciplinari del sapere tramite i quali si promuovono lo sviluppo umano, culturale, civile alla base delle successive libere scelte dei giovani cittadini per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Nel libero esercizio della professione docente (ovvero, nel rispetto dell’autonomia di cui al precedente comma 1), restano fermi gli obiettivi nazionali previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.
3. Nelle attività collegiali, i docenti, ai fini della piena realizzazione dell’autonomia scolastica, definiscono, per gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativi, il Piano dell’Offerta Formativa, individuando gli strumenti più idonei per il miglior successo formativo degli alunni, al cui raggiungimento concorre, nei limiti e per le competenze di ciascuno, l’impegno responsabile degli alunni stessi, delle loro famiglie, delle Istituzioni, dell’Amministrazione Scolastica e degli Enti locali di riferimento.
 

 

ART. 26

Comma 4
“… e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive, a carattere volontario. Il piano,…, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e…”

Comma 5
In vista di una progressiva unificazione degli orari di insegnamento (ovvero, del tempo professionale di insegnamento), l’attività di insegnamento si svolge in 22 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 20 ore nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di 5 giorni settimanali (cfr. art. 21, comma 8, L. 59/97 e consuetudine)

CANCELLARE TUTTO IL SECONDO PERIODO SULLE 2 ORE DI PROGRAMMAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA.

Lasciare terzo e quarto periodo

Inserire i seguenti periodi sull’attività di insegnamento o creare uno o più commi specifici
“L’attività di insegnamento nella fascia oraria (antimeridiana, pomeridiana o serale) in cui si svolge l’attività didattica non può superare, in ogni caso, le 4 ore. Le attività didattiche svolte dagli insegnanti in occasione di visite guidate e di viaggi d’istruzione, qualora eccedenti l’orario di servizio giornaliero, sono retribuite come da tabella allegata. Qualora tali attività ricadano nel giorno libero dell’insegnante o in giornata festiva, si procede tramite riposo compensativo entro la settimana lavorativa successiva alla conclusione della visita o del viaggio. In una giornata lavorativa, le attività di insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento non possono in ogni caso superare le 7 ore”

Comma 6
“… i docenti … sono tenuti, fino al raggiungimento delle 18 ore settimanali, al completamento dell’orario di insegnamento in attività didattiche antimeridiane, specificamente programmate e deliberate dagli organi collegiali. Agli stessi fini, con particolare riguardo alla scuola dell’obbligo e alle scuole e istituti ricadenti in aree a rischio di dispersione scolastica e a forte processo immigratorio, sulla base di uno specifico progetto deliberato dal Collegio dei docenti e autorizzato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono costituite, previo formale consenso dei docenti interessati, cattedre con orario inferiore fino ad 1/3 a quello d’obbligo.”
(in particolare, riguardo alle aree a rischio e agli ingenti finanziamenti stanziati su questo ambito, la delegazione ha chiesto una rivisitazione della materia, anche al fine di recuperare queste risorse alla contrattazione nazionale, così come, per l’art. 30, per ciò che concerne le funzioni strumentali)
 

 

ART. 27

Comma 2
Inserire lettera “d): la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche”

Inserire in coda al comma le seguenti precisazioni:
“Gli adempimenti di cui alla lettera b) per quelle discipline in cui gli elaborati siano oggetto di specifica valutazione in quanto prevista dagli ordinamenti sono retribuite a carico del FIS”
“I rapporti individuali con le famiglie rientrano tra le attività di cui al successivo comma 3 lettera b e sono programmati dai singoli docenti al di fuori dell’orario di servizio secondo cadenze e durata efficaci ai fini dell’azione didattico-educativa e con modalità definite dal singolo docente”

Comma 3
Lett. a) modificare e aggiungere in coda: “per un totale di 40 ore annue , fino ad un massimo di 40 ore annue. In particolare, della durata effettiva dei momenti di informazione alle famiglie, i docenti formulano espressa comunicazione/dichiarazione al Dirigente Scolastico”
Lett. b) modificare: “… in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue , fino ad un massimo di 40 ore annue”
Chiudere tutto il comma 3 con i seguenti periodi aggiuntivi:
“In caso di servizio su più scuole o di contratti a tempo parziale, le ore di cui ai punti a) e b) sono suddivise o ridotte proporzionalmente all’orario si servizio reso nella singola scuola. Lo svolgimento di attività eccedenti l’orario massimo previsto ai medesimi punti a) e b) sono retribuiti nella misura oraria fissata nella tabella … allegata al presente contratto”

Comma 5 VIGILANZA
CANCELLARE e sostituire con lettera d del comma 2
 


ART. 28

Comma 1
“Sono ricomprese tra le attività aggiuntive da retribuire a carico del FIS, le seguenti:

a. correzione degli elaborati;
b. partecipazione a visite guidate o a viaggi d’istruzione (da retribuire nella misura oraria eccedente l’orario di servizio giornaliero)
c. verbalizzazione delle sedute dei collegi dei docenti e dei consigli di classe interclasse e intersezione

comma 2
Le contrattazioni d’istituto, nell’ambito delle risorse disponibili, dovranno prevedere un compenso per le seguenti situazioni di disagio professionale/nell’esplicazione della funzione docente:
a) Articolazione dell’orario di servizio con intervalli tra le ore di lezione non richieste dal docente;
b) classi numerose o in cui vi siano oggettive situazioni di svantaggio
c) distribuzione dell’orario di servizio su più plessi
d) articolazione della giornata lavorativa ricadente su fasce orarie antimeridiane e pomeridiane

MODIFICARE:
comma 3
Tutte le ore eccedenti ricevono retribuzione omogenea secondo i parametri più favorevoli”
 


ARTICOLO 30

Comma 1
Sopprimere capoverso risorse e comma 4
Aggiungere: le svolgimento delle funzioni strumentali viene compensato mediante riduzione dell’orario di insegnamento, che non comporti oneri aggiuntivi.
Le risorse sono acquisite alla contrattazione nazionale.
 


ARTICOLO 31

Aggiungere: è fatto divieto di retribuire con il fondo d’istituto figure che surrettiziamente introducano altre funzioni di collaborazione a carico del fondo d’istituto.
Le spese per le collaborazioni con dirigente andranno imputate al relativo contratto dirigenziale.

 

ARTICOLO 36

Aggiungere al comma 10

Le prestazioni di lavoro, incluse le attività funzionali, sono ridotte proporzionalmente.

 

ARTICOLO 37

Cassare il comma 4
Sostituirlo con:
Ai docenti con almeno tre anni di servizio continuativo viene applicata, in analogia ai docenti di religione cattolica, la progressione di carriera.
I contratti stipulati per l’intero anno scolastico non possono essere risolti prima del 31 agosto.
I contratti in essere al termine delle attività didattiche sono prorogati senza soluzione di continuità fino a comprendere le operazioni di scrutini ed esami.

In chiusura la Gilda ha richiesto la rivisitazione delle norme sulle attività svolte dai docenti delle scuole statali a qualunque titolo (dottorati, assegni borse di studio…), al fine di realizzare un più stretto rapporto tra MPI e MURS.



Roma, 27 giugno 2007
 

IL COORDINATORE NAZIONALE
(Rino Di Meglio)