Incontro ARAN del 27 Giugno.
dal coordinatore
nazionale della
Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, 27/6/2007
Nel consueto incontro
del mercoledì (l’ultimo incontro si terrà mercoledì 25 luglio) si è
discusso sugli articoli compresi nel CAPO IV relativo ai Docenti, in
particolare dall’Articolo 22 all’Articolo 43. in tutto l’incontro la
delegazione Gilda ha sempre messo in evidenza tutti quegli aspetti che
già erano stati esaminati e riportati nella nostra piattaforma
contrattuale.
Precedute da un intervento di carattere generale che ha inquadrato il
senso delle successive proposte volte a far emergere in sede di
contratto collettivo nazionale il cospicuo lavoro sommerso di tutti i
docenti, ai fini di una sua retribuzione, nonché ad eliminare quanto
ancora di equivoco esistente nel testo vigente, e non in ultimo a
vedere riconosciuto che a parità di prestazione consegue parità di
trattamento economico e di diritti (vedasi equiparazione dei docenti
con contratto a tempo determinato), ecco le richieste avanzate oggi
dalla nostra delegazione.
ART. 22
…
“In assenza di specifici accordi, il meccanismo di carriera
professionale, compatibilmente con le risorse esistenti, sarà
individuato nella riduzione temporale degli attuali gradoni, per
consentire il raggiungimento del massimo livello retributivo non oltre
il venticinquesimo/trentesimo anno di servizio”
ART. 23
c. 1
“… è collocato nello specifico settore della professione docente.”
c. 4
modifica lettera c): “data di cessazione del rapporto di lavoro,
nominativo dell’unità di personale sostituita con relativa
motivazione. (in sostanza anticipa l’art 37, c. 2) per il personale a
tempo determinato”
aggiungere alla lettera d): “… e livello retributivo iniziale o di
anzianità nel caso di incarichi annuali conferiti dall’Amministrazione
negli ultimi tre anni consecutivi”** (chiarire poi, con specifica
nota, che non vi è soluzione di continuità qualora l’interruzione nel
triennio sia stata motivata da maternità o da malattia dovuta a causa
di servizio certificata dalla competente ASL)
aggiungere alla lettera f): “durata del periodo di prova,…, con
espressa indicazione della sussistenza o meno dell’ obbligo di
frequenza del corso di formazione”
ART. 24
– funzione docente
modifiche: togliere la virgola tra soggetto e predicato
1. “La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e
professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali
di cui al successivo articolo … e collegiali di cui al successivo
articolo… e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e
formazione in servizio.
2. La funzione docente si concretizza nell’elaborazione, attuazione e
verifica dei processi di insegnamento/apprendimento dei contenuti e
dei metodi propri degli ambiti disciplinari del sapere tramite i quali
si promuovono lo sviluppo umano, culturale, civile alla base delle
successive libere scelte dei giovani cittadini per il loro inserimento
nel mondo del lavoro. Nel libero esercizio della professione docente
(ovvero, nel rispetto dell’autonomia di cui al precedente comma 1),
restano fermi gli obiettivi nazionali previsti dagli ordinamenti
scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.
3. Nelle attività collegiali, i docenti, ai fini della piena
realizzazione dell’autonomia scolastica, definiscono, per gli aspetti
pedagogici, didattici e organizzativi, il Piano dell’Offerta
Formativa, individuando gli strumenti più idonei per il miglior
successo formativo degli alunni, al cui raggiungimento concorre, nei
limiti e per le competenze di ciascuno, l’impegno responsabile degli
alunni stessi, delle loro famiglie, delle Istituzioni,
dell’Amministrazione Scolastica e degli Enti locali di riferimento.
ART. 26
Comma 4
“… e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere
attività aggiuntive, a carattere volontario. Il piano,…, è deliberato
dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione
didattico-educativa e…”
Comma 5
In vista di una progressiva unificazione degli orari di insegnamento
(ovvero, del tempo professionale di insegnamento), l’attività di
insegnamento si svolge in 22 ore settimanali nella scuola
dell’infanzia, in 20 ore nella scuola primaria e in 18 ore settimanali
nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di 5 giorni settimanali (cfr. art. 21, comma
8, L. 59/97 e consuetudine)
CANCELLARE TUTTO IL SECONDO PERIODO SULLE 2 ORE DI PROGRAMMAZIONE
NELLA SCUOLA PRIMARIA.
Lasciare terzo e quarto periodo
Inserire i seguenti periodi sull’attività di insegnamento o creare uno
o più commi specifici
“L’attività di insegnamento nella fascia oraria (antimeridiana,
pomeridiana o serale) in cui si svolge l’attività didattica non può
superare, in ogni caso, le 4 ore. Le attività didattiche svolte dagli
insegnanti in occasione di visite guidate e di viaggi d’istruzione,
qualora eccedenti l’orario di servizio giornaliero, sono retribuite
come da tabella allegata. Qualora tali attività ricadano nel giorno
libero dell’insegnante o in giornata festiva, si procede tramite
riposo compensativo entro la settimana lavorativa successiva alla
conclusione della visita o del viaggio. In una giornata lavorativa, le
attività di insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento non
possono in ogni caso superare le 7 ore”
Comma 6
“… i docenti … sono tenuti, fino al raggiungimento delle 18 ore
settimanali, al completamento dell’orario di insegnamento in attività
didattiche antimeridiane, specificamente programmate e deliberate
dagli organi collegiali. Agli stessi fini, con particolare riguardo
alla scuola dell’obbligo e alle scuole e istituti ricadenti in aree a
rischio di dispersione scolastica e a forte processo immigratorio,
sulla base di uno specifico progetto deliberato dal Collegio dei
docenti e autorizzato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale,
sono costituite, previo formale consenso dei docenti interessati,
cattedre con orario inferiore fino ad 1/3 a quello d’obbligo.”
(in particolare, riguardo alle aree a rischio e agli ingenti
finanziamenti stanziati su questo ambito, la delegazione ha chiesto
una rivisitazione della materia, anche al fine di recuperare queste
risorse alla contrattazione nazionale, così come, per l’art. 30, per
ciò che concerne le funzioni strumentali)
ART. 27
Comma 2
Inserire lettera “d): la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento
delle attività didattiche”
Inserire in coda al comma le seguenti precisazioni:
“Gli adempimenti di cui alla lettera b) per quelle discipline in cui
gli elaborati siano oggetto di specifica valutazione in quanto
prevista dagli ordinamenti sono retribuite a carico del FIS”
“I rapporti individuali con le famiglie rientrano tra le attività di
cui al successivo comma 3 lettera b e sono programmati dai singoli
docenti al di fuori dell’orario di servizio secondo cadenze e durata
efficaci ai fini dell’azione didattico-educativa e con modalità
definite dal singolo docente”
Comma 3
Lett. a) modificare e aggiungere in coda: “per un totale di 40 ore
annue , fino ad un massimo di 40 ore annue. In particolare, della
durata effettiva dei momenti di informazione alle famiglie, i docenti
formulano espressa comunicazione/dichiarazione al Dirigente
Scolastico”
Lett. b) modificare: “… in modo da prevedere di massima un impegno non
superiore alle 40 ore annue , fino ad un massimo di 40 ore annue”
Chiudere tutto il comma 3 con i seguenti periodi aggiuntivi:
“In caso di servizio su più scuole o di contratti a tempo parziale, le
ore di cui ai punti a) e b) sono suddivise o ridotte proporzionalmente
all’orario si servizio reso nella singola scuola. Lo svolgimento di
attività eccedenti l’orario massimo previsto ai medesimi punti a) e b)
sono retribuiti nella misura oraria fissata nella tabella … allegata
al presente contratto”
Comma 5 VIGILANZA
CANCELLARE e sostituire con lettera d del comma 2
ART. 28
Comma 1
“Sono ricomprese tra le attività aggiuntive da retribuire a carico del
FIS, le seguenti:
a. correzione degli elaborati;
b. partecipazione a visite guidate o a viaggi d’istruzione (da
retribuire nella misura oraria eccedente l’orario di servizio
giornaliero)
c. verbalizzazione delle sedute dei collegi dei docenti e dei consigli
di classe interclasse e intersezione
comma 2
Le contrattazioni d’istituto, nell’ambito delle risorse disponibili,
dovranno prevedere un compenso per le seguenti situazioni di disagio
professionale/nell’esplicazione della funzione docente:
a) Articolazione dell’orario di servizio con intervalli tra le ore di
lezione non richieste dal docente;
b) classi numerose o in cui vi siano oggettive situazioni di
svantaggio
c) distribuzione dell’orario di servizio su più plessi
d) articolazione della giornata lavorativa ricadente su fasce orarie
antimeridiane e pomeridiane
MODIFICARE:
comma 3
Tutte le ore eccedenti ricevono retribuzione omogenea secondo i
parametri più favorevoli”
ARTICOLO
30
Comma 1
Sopprimere capoverso risorse e comma 4
Aggiungere: le svolgimento delle funzioni strumentali viene compensato
mediante riduzione dell’orario di insegnamento, che non comporti oneri
aggiuntivi.
Le risorse sono acquisite alla contrattazione nazionale.
ARTICOLO
31
Aggiungere: è fatto divieto di retribuire con il fondo d’istituto
figure che surrettiziamente introducano altre funzioni di
collaborazione a carico del fondo d’istituto.
Le spese per le collaborazioni con dirigente andranno imputate al
relativo contratto dirigenziale.
ARTICOLO 36
Aggiungere al comma 10
Le prestazioni di lavoro, incluse le attività funzionali, sono ridotte
proporzionalmente.
ARTICOLO 37
Cassare il comma 4
Sostituirlo con:
Ai docenti con almeno tre anni di servizio continuativo viene
applicata, in analogia ai docenti di religione cattolica, la
progressione di carriera.
I contratti stipulati per l’intero anno scolastico non possono essere
risolti prima del 31 agosto.
I contratti in essere al termine delle attività didattiche sono
prorogati senza soluzione di continuità fino a comprendere le
operazioni di scrutini ed esami.
In chiusura la Gilda ha richiesto la rivisitazione delle norme sulle
attività svolte dai docenti delle scuole statali a qualunque titolo
(dottorati, assegni borse di studio…), al fine di realizzare un più
stretto rapporto tra MPI e MURS.
Roma, 27 giugno 2007
IL
COORDINATORE NAZIONALE
(Rino Di Meglio)