CLAMOROSA VITTORIA IN SEDE DI CONCILIAZIONE PRESSO L'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari.

  dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 25/1/2007

 

Il Ministero della P.I. - U.S.R. Puglia ha conciliato per la prima volta in assoluto in ITALIA una vertenza intentata da una docente di scuola secondaria di II grado al fine del riconoscimento della Indennità integrativa speciale su 6 ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo  prestate in epoca antecedente al 1.1.2003.

La docente è stata assistita e rappresentata presso l' Ufficio Scolastico Provinciale di BARI dal prof. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda/Unams) per la Puglia.

Con articolata istanza di conciliazione il sindacato ha fatto presente che il pagamaneto dell'indennità integrativa speciale sulle ore eccedenti di insegnamento rispetto l'orario d'obbligo, è previsto dall'art. 88, comma quarto, del D.P.R. n. 417/74, che include l'indennità medesima nella base retributiva da considerare per l'ulteriore compenso di ogni ora di lavoro eccedentaria. Conclusione, questa, che non può essere sovvertita dall'art. 70, comma terzo del CCNL di settore, che, pur accennando ad una base retributiva più ristretta(solo stipendi gabellare), non introduce alcuna innovazione sul previdente sistema di calcolo, perchè continua a richiamarsi al citato art. 88 e all'art. 6 del DPR 20/87, confermativo del medesimo criterio.

Fra l'altro per quanto riguarda le ore eccedenti, il CCNL 99 non apporta novità rispetto al precedente contratto del 1995, che prevede per ogni ora eccedente, effettivamente prestata sulla base di dichiarata disponibilità, in sostituzione di colleghi assenti o prima della nomina del supplente un compenso pari, a 1/78 (18x52:12) nella scuola secondaria calcolato sulla "retribuzione mensile di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale"(art. 6 comma 1 DPR 209/87)" aumentata del venti per cento"(art. 3 comma 10 DPR 399/8.

La docente ha dunque richiesto il pagamento dell'indennità integrativa speciale su 6 ore aggiuntive di insegnamento rispetto all'orario d'obbligo prestata presso l'istituto I.P.S.S. De Lilla di Bari con decorrenza dall' 8.10.2001 al 31.8.2002, oltre agli interessi legali e di rivalutazione monetaria.

All' udienza conciliativa, conclusasi con un accordo transattivo, sono stati citati ben due istituti scolastici , compreso l'istituto in cui la docente era titolare (I.P.P.S.S. R. Luxemburg di Acquaviva delle Fonti di Bari), il Ministero della P.I. - rappresentato dall' U.S.R. Puglia - Ufficio scolastico Provinciale e la Direzione provinciale del Tesoro di BARI.