Supplente di Barletta ottiene il punteggio
per la omessa stipula del contratto di lavoro.
dall'UNAMS-Scuola
della Regione Puglia del 22/10/2006
Una docente supplente aveva adito con ricorso il
Collegio provinciale di Conciliazione ex art. 66 d.lgs 165/01 in
quanto a causa dei ritardi burocratici dell'amministrazione
(pubblicazione graduatorie del C.S.A. e graduatorie d'istituto) si era
vista pretermessa nell'attribuzione di un contratto individuale di
lavoro per supplenza , attribuito,invero, ad altra docente dalla
vecchia graduatoria d'istituto, nonostante la medesima poi risultasse
meglio graduata nella nuova.
Il principio fatto valere nel ricorso è che un ritardo di
pubblicazione della nuova graduatoria imputabile all'Amministrazione
non può incidere , comunque, sul diritto soggettivo dell'aspirante
meglio graduato nella nuova graduatoria nell'attribuzione ed
instaurazione dei rapporti di lavoro.
L'istituto scolastico, che - a suo dire - non sarebbe stato
responsabile dell'omessa stipula del contratto individuale di lavoro ,
ha dovuto, però, conciliare la vertenza al fine di evitare l'alea del
giudizio , riconoscendo alla docente solo gli aspetti giuridici della
supplenza.
Quindi, può essere sempre censurata la omessa stipula di un contratto
individuale di lavoro , qualora, si accerti che il ritardo
ingiustificato nell'attivazione della procedura , anche se in buona
fede, abbia di fatto pregiudicato il diritto dell'aspirante meglio
graduato nella nuova graduatoria, essendo la vecchia già priva di
efficacia giuridica dal momento della nuova pubblicazione della
permanente del CSA da cui discende quella di prima fascia di scuola.