Dipartimento per
l'Istruzione
Nota n. 1019 del 3 febbraio 2006 Ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio r.g. 413 del 1 febbraio 2006 - precisazioni.
MIUR, 3/2/2006
A seguito di impugnative presentate da un gruppo di genitori di alunni delle scuole del I ciclo di istruzione contro la circolare 10 novembre 2005, n. 84, la Sezione Terza quater del Tribunale Amministrativo del Lazio, nella seduta del 1 febbraio 2006, ha emesso un'ordinanza di sospensiva con la quale ha ritenuto non manifestamente infondato il riferimento a due aspetti della circolare n. 84. Sulle determinazioni assunte dal TAR e sulle interpretazioni che in queste ore ne vengono date, questa Direzione Generale sente l'obbligo di fornire alcuni chiarimenti. Si richiama innanzitutto l'attenzione sul fatto che trattasi non di sentenza bensì di ordinanza di sospensiva contro cui il ministero sta fin d'ora valutando la proposizione dell'appello. Inoltre, contrariamente a quanto erroneamente rappresentato da organi di informazione, l'ordinanza non ha riguardato la sospensiva del portfolio e delle relative Linee guida con modulistica allegata, ma ha trattato esclusivamente due aspetti:
Pertanto, la pronuncia del Tribunale Amministrativo, in quanto limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità del portfolio delle competenze e delle relative linee come previsto dalla circolare n. 84/2005, quale strumento di documentazione del processo formativo degli alunni previsto dalle norme di riforma. Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del Tar, le istituzioni scolastiche, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, in attesa della definizione del contenzioso in atto, sono invitate, per il momento, a soprassedere alla sua compilazione. Analogamente, per l'insegnamento della religione cattolica, in attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994. In ogni caso le istituzioni scolastiche potranno regolarmente procedere negli adempimenti istituzionali, senza pregiudizio per il normale svolgimento delle attività didattiche.
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