Gilda degli Insegnanti 
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Significativa vittoria della Gilda di Palermo.

 dalla Gilda degli Insegnanti di Palermo, 15/11/2005

 

La Gilda degli Insegnanti di Palermo ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento della funzione della Rsu d’Istituto e del Terminale Associativo, imponendo all’amministrazione scolastica il rispetto della normativa vigente tramite la declaratoria giurisdizionale dell’antisindacalità del trasferimento di ufficio dei due docenti senza previo nulla osta della organizzazione di appartenenza.

Il ricorso è stato originato dallo “smantellamento” della rappresentanza sindacale Gilda-Unams, operato con due trasferimenti d’ufficio dal CSA di Palermo riguardanti una scuola secondaria superiore della città, che negli ultimi anni era già balzata agli onori della cronaca cittadina per l’alta conflittualità tra corpo docente e Dirigente Scolastico con conseguente oggettiva “sovraesposizione” dei due rappresentanti sindacali.

“Il nostro intervento - ha dichiarato il prof. Fabio Pipitò, Coordinatore della Gilda di Palermo- si è reso indispensabile a fronte di una sovraesposizione dei due colleghi dirigenti sindacali che nelle rispettive sedi istituzionali di loro competenza avevano più volte rilevato nell’ultimo triennio condotte da parte del loro dirigente scolastico, poi trasferito dall’USR, non consone al rispetto delle normative gestionali e contrattuali vigenti. Il loro operato andava tutelato, specialmente a fronte di un trasferimento d’ufficio per soprannumerarietà, che, come noto, viene determinato sulla base dell’elaborazione dell’organico d’istituto, di competenza del Dirigente Scolastico”. “Spiace dover rilevare - continua il Coordinatore - che il dirigente del CSA abbia poi proceduto all’individuazione di altri due soprannumerari al posto dei due dirigenti sindacali, operazione che in nessun modo era stata ordinata dal giudice del lavoro e che la Gilda avrebbe potuto contrastare dinanzi al giudice del lavoro, se solo le fosse stata data la possibilità da parte di chi si è vista notificare la sopraggiunta condizione di soprannumerarietà”.

Dopo un fallito tentativo di conciliazione con cui la Gilda degli Insegnanti chiedeva al CSA di annullare il provvedimento di trasferimento d’ufficio dei due suoi dirigenti sindacali, l’Associazione si è rivolta al Tribunale del Lavoro di Palermo.

Con decreto di condanna del 07/09/2005 il Tribunale di Palermo sez. Lavoro ha ordinato al Centro Servizi Amministrativi di Palermo, in persona del suo Dirigente, la riassegnazione dei due docenti che rivestono la qualifica di dirigenti sindacali per l’Associazione sindacale GILDA-UNAMS, all’Istituto di precedente titolarità, a seguito della declaratoria del comportamento antisindacale tenuto dal medesimo Ente in occasione del trasferimento d’ufficio dei medesimi docenti e condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice del Lavoro, nelle motivazioni di accoglimento del ricorso, riconosceva, sulla base di una consolidata giurisprudenza, la piena applicabilità delle garanzie di cui all’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori tese a difendere l’effettività della presenza sindacale sul luogo di lavoro, negata dalla parte resistente sulla base dell’erroneo presupposto della mancanza di un espresso richiamo da parte della contrattazione collettiva. Nel decreto è evidenziato un importante principio, cioè il diritto di tutti i Dirigenti sindacali (componenti degli organi statutari, RSA ed RSU) di non venire trasferiti, anche se in esubero, senza il consenso proprio e della sigla sindacale di appartenenza.