comunicato stampa

 

Grandissima vittoria dell'UNAMS-SCUOLA

(Federazione Gilda- ex art 28l)

 

  dal Coordinatore della Gilda di Bari 7 ottobre 2004.

 

 

Condannato per comportamento antisindacale

il DIRIGENTE SCOLASTICO di una scuola media della provincia di Bari,

 unitamente al MIUR nella persona del Ministro,

ed al CSA di BARI nella persona del suo dirigente coordinatore

 

VITTORIA della UNAMS-Scuola (Federazione Nazionale Gilda/Unams) SEGRETERIA PROVINCIALE E REGIONALE DELLA PUGLIA NELL'ART. 28 L. 300/70 presso il Tribunale di Trani (hanno patrocinato la causa gli avvocati ANTONIO DEPALO E RAFFAELLA TRAVI con l 'apporto e la collaborazione dell'AVV. FRANCESCO PATRUNO.

Condannato per comportamento antisindacale DIRIGENTE SCOLASTICO di una scuola media della provincia di Bari, unitamente al MIUR nella persona del Ministro, e Il CSA di BARI nella persona del suo dirigente coordinatore.

Pronuncia e Massima già sul sito www.giurisprudenzabarese.it della GIUFFRE'

In sintesi vediamo le massime della pronuncia in decreto che ha certamente valore di grande innovatività.

 

Tribunale di Trani Sez. Lavoro Decreto ex art. 28 St. Lav.
Dott.ssa Maria Antonietta Chirone
(Civile - Procedura Civile)

Sussiste la legittimazione attiva ad agire per denunciare l’antisindacalità di una condotta degli organismi sindacali provinciali per la tutela di interessi collettivi generali di portata nazionale, sul presupposto che gli stessi possano essere considerati più vicini alle situazioni che in concreto debbono essere tutelate, senza che tuttavia si vada ad attuare una estrema parcellizzazione di dette situazioni di tutela.

Sussiste la legittimazione attiva del dirigente sindacale che agisce altresì in proprio per lamentare un’attività posta in essere nei suoi confronti da parte del Dirigente Scolastico, non in quanto singolo lavoratore, bensì per la sua veste di rappresentante sindacale, per l’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi riguardi che, sia per i tempi di proposizione dello stesso sia per i contenuti che emergono per via documentale, si appalesa essere una ritorsione per l’intrapresa iniziativa di denuncia ex art. 28 St. Lav.

Sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, così come anche quella del Centro Servizi Amministrativi, dal momento che essi sia pure indirettamente finiscono con l’essere interessati comunque dalla condotta posta in essere dal Dirigente scolastico, con le relative conseguenze che ciò comporta. Da ciò segue che essi pertanto hanno tutto il diritto e il dovere di comparire nel procedimento ex art. 28 St. Lav. denunciante l’attività antisindacale del ridetto Dirigente, con conseguente possibilità di difendersi o rappresentare proprie deduzioni.

 

(Civile - Lavoro e Previdenza)

Una sigla sindacale, sia pure non firmataria del Contratto Collettivo Nazionale, che possieda il requisito della rappresentatività, non può essere esclusa dallo svolgimento concreto dell’attività sindacale sul territorio e, quindi, non può essere privata del diritto di ottenere dalla parte datrice le informazione su atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione; né, del pari, può essere privata dalla partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata.

La richiesta di pagamento di marche da bollo o diritti sulle copie dei documenti dei quali si richiede il rilascio a titolo di diritto all’informazione di cui all’art. 43 D. Lgs. n. 165/2001 costituisce un ostacolo all’effettivo esercizio dell’attività sindacale, tanto più che l’art. 41 St. Lav. prevede l’esenzione dal bollo o, da altre tasse, per tutti i documenti connessi all’esercizio dei diritti che si intendono tutelare in sede sindacale.

Non può essere subordinato il generale obbligo di informazione, da parte datoriale, nei confronti delle forze sindacali dei dipendenti, al pagamento di balzelli di qualsivoglia natura, di talché, diversamente, si rischierebbe di ridurre o eliminare detto diritto per i sindacati, anche temporaneamente in crisi di liquidità, o che comunque hanno l’urgenza di acquisire la documentazione necessaria per l'esercizio dei propri diritti.

La normativa contrattuale, laddove sancisce diritti sindacali, non può derogare in peius rispetto alla normativa già esistente e riconoscente precisi diritti alle sigle sindacali, anche non firmatarie di Contratto Collettivo Nazionale.

Costituisce condotta antisindacale, oltre che il mancato riconoscimento del diritto d’informazione, anche l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore dirigente sindacale, che abbia azionato, nei confronti del datore di lavoro, la denuncia ex art. 28 St. Lav. Tale antisindacalità della condotta, posta in essere per finalità evidentemente ritorsive, emerge sia dall’intempestività delle contestazioni addotte a fondamento dell’attivazione del procedimento disciplinare sia anche dalla vicinanza temporale del suo avvio con l’azione intrapresa ex art. 28 St. Lav.
Questa è una grande vittoria del sindacato che dimostra come troppo spesso i mezzi dissuasivi che sconfinano nella minaccia disciplinare e nell'atto di ritorsione tendono a vanificare il lavoro del sindacato anche se le relazioni sindacali dovrebbero essere ispirate a criteri di corretteza buona fede e trasparenza.

 

Il testo della sentenza