Normativa Calendario scolastico a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 22 luglio 2004
Riferimenti normativi:
Nell’ambito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti territoriali, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998, è stata delegata alle Regioni la competenza alla determinazione del calendario scolastico (vedi schema). Il MIUR conserva la competenza relativa a: 1) determinazione per tutto il territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 2) indizione eccezionale, in corso d’anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità; 3)determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale che comportino giorno di vacanza nelle scuole. Ogni altra competenza sulla determinazione del calendario compresa quella della fissazione delle date di inizio e fine delle lezioni è attribuita alle Regioni. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento sull’autonomia (D.P.R. 275/1999), le scuole (Consigli di circolo o di istituto sulla base delle esigenze didattiche evidenziate dal collegio dei docenti), hanno facoltà di stabilire adattamenti del calendario ( anticipi o posticipi delle date di inizio e fine delle lezioni) in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F. nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni. Gli adattamenti devono comunque rispettare il disposto dell’art. 74, terzo comma del D. Lgs. n. 297/1994 (svolgimento di almeno 200 giorni di lezione) oppure, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, il disposto dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 (articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie). Gli adattamenti del calendario vanno comunicati alle Direzioni Regionali e agli Enti Locali a cura del dirigente scolastico. Con nota 4733/2003 il MIUR ha chiarito quanto segue: 1) le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, tenute con le modalità di cui al comma 6 dell’art. 13 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare; 2) le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici e alle quali partecipano esperti autorizzati dal Consiglio d’Istituto ( comma 7 art. 13 decreto legislativo 297/94), sono considerare come giorni di lezione; 3) le ore, su richiesta degli studenti, destinate alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni. Il Collegio Docenti decide la scansione delle valutazioni periodiche degli alunni se del caso, seguendo le indicazioni di cui l’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994. La deliberazione collegiale deve essere adeguatamente motivata, con speciale riguardo all’esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento; essa deve altresì prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi. I dirigenti scolastici fissano le date di esame, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. La data finale delle attività didattiche è il 30 giugno. Le date dell’anno scolastico dal punto di vista amministrativo sono 1° settembre 31 agosto, la circolare ministeriale n. 187/1994 ha individuato le date finali di riferimento per le diverse tipologie di personale docente supplente: 31 agosto per i supplenti annuali su posto vacante con diritto alla retribuzione estiva e 30 giugno, con eventuale proroga per esami, per supplenti su posto disponibile fino al termine delle attività didattiche, per docenti supplenti annuali senza diritto a retribuzione estiva.
Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente: - tutte le domeniche; - il 1° novembre, festa di tutti i Santi; - l'8 dicembre, Immacolata Concezione; - il 25 dicembre, Natale; - il 26 dicembre; - il 1° gennaio, Capodanno; - il 6 gennaio, Epifania; - il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il 25 aprile, anniversario della Liberazione; - il 1° maggio, festa del Lavoro; - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; - la festa del Santo Patrono. (1)
Le festività ebraiche, di seguito riportate, per l’anno 2004 sono rinvenibili nel DM del ministero dell’Interno del 15.1.2004.
(1) La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il docente presta servizio è considerata giorno festivo solo se coincide con una giornata lavorativa. (art. 20 CCNL 4.8.1995 e art 14 CCNL 24.7.2003).
Calendario scolastico distinto per regioni. (2) Di seguito si riporta il Calendario Scolastico, relativo al prossimo anno scolastico 2003/2004, di tutte le regioni italiane, determinato dagli Assessori all’Istruzione Regionali con la data di inizio e fine delle lezioni e le relative sospensioni per le festività natalizie e pasquali o per altre vacanze.
(2) FONTE:
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