Normativa

Calendario scolastico

  a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 22 luglio 2004

 

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 138;

  • D.P.R. 275/1999;

  • D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

  • D.P.R. n. 347/2000;

  • D. Lgs. n. 297/1994 art. 74, annuali OO.MM.

 Nell’ambito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti territoriali, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998, è stata delegata alle Regioni la competenza alla determinazione del calendario scolastico (vedi schema). Il MIUR conserva la competenza relativa a: 1) determinazione per tutto il territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 2) indizione eccezionale, in corso d’anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità; 3)determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale che comportino giorno di vacanza nelle scuole.

Ogni altra competenza sulla determinazione del calendario compresa quella della fissazione delle date di inizio e fine delle lezioni è attribuita alle Regioni.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento sull’autonomia (D.P.R. 275/1999), le scuole (Consigli di circolo o di istituto sulla base delle esigenze didattiche evidenziate dal collegio dei docenti), hanno facoltà di stabilire adattamenti del calendario ( anticipi o posticipi delle date di inizio e fine delle lezioni) in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F. nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni. Gli adattamenti  devono comunque rispettare il disposto dell’art. 74, terzo comma del D. Lgs. n. 297/1994 (svolgimento di almeno 200 giorni di lezione) oppure, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, il disposto dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 (articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie). Gli adattamenti del calendario vanno comunicati alle Direzioni Regionali e agli Enti Locali a cura del dirigente scolastico.

Con nota 4733/2003 il MIUR ha chiarito quanto segue: 1) le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, tenute con le modalità di cui al comma 6 dell’art. 13 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare; 2) le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici e alle quali partecipano esperti autorizzati dal Consiglio d’Istituto ( comma 7 art. 13 decreto legislativo 297/94), sono considerare come giorni di lezione; 3) le ore, su richiesta degli studenti, destinate alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.

Il Collegio Docenti decide la scansione delle valutazioni periodiche degli alunni se del caso, seguendo le indicazioni di cui l’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994. La deliberazione collegiale deve essere adeguatamente motivata, con speciale riguardo all’esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento; essa deve altresì prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.

I dirigenti scolastici fissano le date di esame, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

La data finale delle attività didattiche è il 30 giugno.

Le date dell’anno scolastico dal punto di vista amministrativo sono 1° settembre 31 agosto, la circolare ministeriale n. 187/1994 ha individuato le date finali di riferimento per le diverse tipologie di personale docente supplente: 31 agosto per i supplenti annuali su posto vacante con diritto alla retribuzione estiva e 30 giugno, con eventuale proroga per esami, per supplenti su posto disponibile fino al termine delle attività didattiche, per docenti supplenti annuali senza diritto a retribuzione estiva.

 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

-     tutte le domeniche;

-     il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

-      l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

-     il 25 dicembre, Natale;

-      il 26 dicembre;

-      il 1° gennaio, Capodanno;

-       il 6 gennaio, Epifania;

-       il giorno di lunedì dopo Pasqua;

-       il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

-       il 1° maggio, festa del Lavoro;

-       il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

-        la festa del Santo Patrono. (1)

 

Le festività ebraiche, di seguito riportate, per l’anno 2004 sono rinvenibili nel DM del ministero dell’Interno del 15.1.2004.

 

  • tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

  • 5, 6, 7-12 e 13 aprile - Pesach (Pasqua);

  • 26 e 27 maggio - Shavuoth (Pentecoste);

  • 27 luglio - Digiuno del 9 di Av;

  • 16 e 17 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

  • 24 e 25 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

  • 30 settembre, 1 e 7 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);

  • 8 ottobre - Simchat Torà (Festa della legge).

  

(1)   La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il docente presta servizio è considerata giorno festivo solo se coincide con una giornata lavorativa. (art. 20 CCNL 4.8.1995 e art 14 CCNL 24.7.2003).

  

    Calendario scolastico distinto per regioni. (2) 

 Di seguito si riporta il Calendario Scolastico, relativo al prossimo anno scolastico 2003/2004, di tutte le regioni italiane, determinato dagli Assessori all’Istruzione Regionali con la data di inizio e fine delle lezioni e le relative sospensioni per le festività natalizie e pasquali o per altre vacanze.

 

REGIONE

Inizio Lezioni

Vacanze Natalizie

Vacanze Pasquali

Altre vacanze

Termine lezioni

Abruzzo

15/9/2004

24/12/2004-5/1/2005

24-30/3/2005

 

4/6/2005

Alto Adige (Bolzano)

13/9/2004

24/12/2004-6/1/2005

24-28/3/2005

2-3/11/2004;
7-10/2/2005

 Orario settimanale diviso su  cinque giorni: (1)

- 6-7/12/2004

- 11/2/2005

- 29/3/2005

- 3/6/2005

 Orario settimanale diviso su sei giorni: (1)

- 6-7/12/2004

- 11-12/2/2005

- 27-28/2/2005

- 3-4/6/2005

 (1) Le istituzioni scolastiche, il cui orario settimanale delle lezioni si articola su cinque  giorni, possono stabilire fino a cinque, le altre fino a sei giorni di interruzione dell’attività didattica purché tra la Direzione della scuola materna, i consigli di circolo e d'istituto, dei circoli di scuola elementare, degli istituti comprensivi e pluricomprensivi e delle scuole secondarie di primo grado del corrispondente bacino di utenza sussista un relativo accordo

16/6/2005

Basilicata

20/9/2004

23/12/2004-6/1/2005

24-29/3/2005

2/11/2004; 8/2/2005

13/6/2005

Calabria

20/9/2004

23/12/2004-5/1/2005

24-29/3/2005

 

11/6/2005

Campania

15/9/2004

23/12/2004-6/1/2005

24-29/3/2005

I dirigenti di istituti in cui è numerosa la presenza di alunni di diversa confessione religiosa o appartenenti a diverse comunità etniche, possono dedicare una festività ad importanti ricorrenze di tali gruppi, come ad esempio, il Capodanno cinese o la fine del Ramadam

11/6/2005

Emilia-Romagna

15/9/2004

24/12/2004-6/1/2005

24-29/3/2005

 

8/6/2005

Friuli-Venezia Giulia

14/9/2004

23/12/2004-5/1/2005

24-29/3/2005

 

4/6/2005

Lazio

16/9/2004

23/12/2004-8/1/2005

23-30/3/2005

 

10/6/2005

Liguria

16/9/2004

24/12/2004-6/1/2005

25-30/3/2005

12/10/2004

10/6/2005

Lombardia

8/9/2004

23/12/2004-8/1/2005

23-30/3/2005

 

8/6/2005

Marche

15/9/2004

24/12/2004-8/1/2005

24-29/3/2005

1 giorno a disposizione del consiglio d'istituto

7/6/2005

Molise

13/9/2004

24/12/2004-8/1/2005

24-29/3/2005

 

9/6/2005

Piemonte

13/9/2004

24/12/2004-6/1/2005

24-29/3/2005

 

11/6/2005

Puglia

20/9/2004

23/12/2004-6/1/2005

24-29/3/2005

 

8/6/2005

Sardegna

20/9/2004

23/12/2004-5/1/2005

24-29/3/2005

2/11/2004; 8/2/2005; 28/4/2005

2 giorni a disposizione del consiglio d'istituto

11/6/2005

Sicilia

23/9/2004

24/12/2004-6/1/2005

24-29/3/2005

 

9/6/2005

Toscana

13/9/2004

24/12/2004-6/1/2005

24-29/3/2005

2 giorni a disposizione del consiglio d'istituto

8/6/2005

Trentino (Trento)

13/9/2004

23/12/2004-9/1/2005

24-29/3/2005

7-8/2/2005; 23-24/4/2005;

10/6/2005

Umbria

13/9/2004

23/12/2004-5/1/2005

 

24-29/3/2005

2/11/2004;

3 giorni a disposizione del consiglio d'istituto

9/6/2005

Valle d'Aosta

13/9/2004

23/12/2004-6/1/2005

24-30/3/2005

14-16/2/2005

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una domenica o altro giorno di vacanza i singoli consigli di circolo o d'istituto potranno deliberare un diverso giorno di vacanza

9/6/2005

Veneto

20/9/2004

24/12/2004-6/1/2005

24-28/3/2005

4-8/5/2005

16/6/2005

 

(2) FONTE:

QUINDICINALE DI INFORMAZIONE SCOLASTICA “LA TECNICA DELLA SCUOLA”, CATANIA, 21 LUGLIO 2004