L'incidente in itinere dà diritto ad un indennizzo

Docenti, l'obbligo di residenza non c'è più

(Ufficio legale 10.03.2002)

I docenti non sono obbligati a risiedere nel luogo dove prestano servizio. Ciò per effetto dell'articolo 82 del contratto del 1995, che ha disapplicato al norma del Testo unico del 1957 che lo prevedeva. Di conseguenza, qualora l'insegnante dovesse incorrere in un incidente mentre si reca al lavoro, potrà, legittimamente chiedere di essere indennizzato dall'Inail.
Il periodo di tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro e per rientrare a casa, infatti, è considerato come trascorso in costanza di attività lavorativa.
Di seguito riportiamo un parere del nostro Ufficio legale , che argomenta tale questione.

E' un servizio a cura del Cidog

Uno degli effetti astrattamente riconducibile all'abolizione dell'obbligo di residenza per il personale scolastico: l'incidente in itinere, ristorabile dall'INAIL.

Preme,anzitutto, ricordare che,tra le numerose disapplicazioni operate dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art.82 del CCNL, con riferimento all'art.18, ha previsto l'abolizione dell'art.12 del DPR n.3/57, il quale statuiva per i dipendenti pubblici ( personale della scuola compreso) l'obbligo di residenza nel Comune della sede di servizio.
Tuttavia, se l'osservanza di risiedere nel Comune di servizio non può più essere pretesa dai dirigenti scolastici, è doveroso sottolineare che, qualora la residenza del docente sia tanto lontana da pregiudicare la regolare e puntuale presenza in servizio, sarà doveroso chiedergli una sistemazione nel Comune più vicino alla sede scolastica. In caso contrario, il docente potrebbe inanellare una serie di assenze o di ritardi non sempre giustificabili, per i quali si ravviserebbe la responsabilità dello stesso insegnante, oltre a quella del dirigente scolastico.
Ma l'impatto più significativo della abolizione dell'obbligo di residenza riguarda sicuramente il possibile incidente in itinere. Tale evento lesivo, finora riconosciuto ai soli lavoratori privati, è stato quasi sempre escluso quando si è trattato di ravvisarlo a favore dei dipendenti pubblici, a motivo proprio del mancato rispetto di quanto disposto dall'art.12 DPR n.3/57.
Oggi, ciascun pubblico dipendente è libero di fissare discrezionalmente il proprio centro di vita di relazione, che sia,però, compatibile con il dovere corretta e puntuale prestazione lavorativa : ne consegue che il tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro e per rientrare alla propria abituale dimora è considerato,ai fini precipui della protezione e sicurezza sociale,come trascorso in costanza di attività lavorativa. Con i dovuti scongiuri,pertanto, gli incidenti di percorso, nella loro accezione letterale e non metaforica, sono,ora, indennizzabili dall'INAIL, qualora ne siano derivate lesioni personali permanenti o temporanee.

Ufficio Legale Gilda Potenza.


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Aggiornato il: 11 Marzo, 2002 19:53